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Ordinanza — n. 6113/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic arguments regarding police presence in an insult charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6113/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Aslam Redouane inadmissible for failing to meet legal requirements. The appellant argued that the lower court's finding on the plurality of people required for the insult charge was insufficient because it did not distinguish between police officers and other Questura personnel. The court rejected this, ruling that the arguments were generic reproductions of previously examined criticisms lacking new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 337, 341-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the arguments are generic reproductions of censure already adequately examined and dismissed with correct legal reasoning in the contested judgment.

Parole chiave

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insult charge plurality public official presence generic appeal arguments Cassation inadmissibility police officer distinction reati contro la tranquillità pubblica impedimento di un atto dell'autorità oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 341-bis cod. pen.
A tal riguardo si è affermato che il reat di cui all'art. 341-bis cod.
art. 341-bis cod. pen
A tal riguardo si è affermato che il reat di cui all'art. 341-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Aslam Redouane, nato in Marocco il 25/09/1982 avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio per la presenza di più persone, ha richiamato il contenuto dell'annotazione di Polizia dalla quale risultava la presenza, nel piazzale della Questura, non solo di operatori di Polizia ma anche di altro personale della Questura, diverso dagli agenti operanti.

A tal riguardo si è affermato che il reat di cui all'art. 341-bis cod. pen. in relazione al requisito della pluralità di persone presenti, è integrato dalla presenza di persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio- temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 283999). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec