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Ordinanza — n. 6109/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against lower court's drug trafficking conviction and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6109/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Giuseppe and Roberto Bellavia inadmissible, upholding the second-instance judgment. The appellants challenged the factual reconstruction and evidence assessment regarding the seizure of drugs and illicit funds. The court ruled that the lower court correctly inferred the drug trafficking destination and money origin from the agents' direct observations of the commercial premises.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Appeals against factual findings and evidence evaluation by the Court of Appeal are inadmissible when the lower court provides a reasoned decision based on correct inference criteria and shared experience.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Drug Trafficking Conviction Evidence Evaluation Standard Factual Reconstruction Review imputazione per reati di stupefacenti confisca dei proventi di reato traffico di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELLAVIA GIUSEPPE MEICHAL nato a MASCALUCIA il 02/10/1992 BELLAVIA ROBERTO nato a CATANIA il 12/07/1981 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dai due ricorrenti concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catania, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento sia della destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta e sia della provenienza dallo spaccio del denaro sequestrato sono state motivatamente desunte dalla precisa descrizione di quanto visto personalmente dagli agenti operanti sulle cessioni avvenute all'interno dell'esercizio commerciale gestito dai due fratelli Bellavia; ritenuto che alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex ari:. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 202tt Il Consigli re estensore Il P iden