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Ordinanza — n. 6105/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on false retraction and generic mitigation claims, ordering costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6105/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court confused factual descriptions with value judgments regarding a false retraction and failed to consider generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the retraction's timing and location were properly documented and that the lower court's reasoning on mitigation was complete and specific.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the appellant confuses factual descriptions with value judgments regarding a false retraction, or when the contested facts remain unchanged despite alleged procedural errors, and when the lower court's reasoning on mitigating circumstances is complete and not generic.

Parole chiave

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false retraction autocallunnia generic mitigation inadmissible appeal procedural costs Corte di Cassazione Art. 616 c.p.p. falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ VINCENZO nato a CATANIA il 27/03/1992 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei nel primo motivo di ricorso (in punto di diversità del fatto) sono manifestamente infondate poiché confondono la descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione - per il quale è intervenuta la condanna - con le valutazioni operate dalla Corte di appello per dare conto del pericolo per la corretta amministrazione della giustizia della falsa ritrattazione delle accuse veritiere che erano state mosse dall'imputato nei confronti di due soggetti poi comunque condannati per il reato di tentata estorsione, tenuto conto che la collocazione temporale ed il luogo in cui è avvenuta la ritrattazione delle accuse (prima davanti ai carabinieri e poi anche in dibattimento) con la conseguente autocalunnia non è stata oggetto di diversa rappresentazione in sede di condanna, nel senso che non ha comportato alcuna immutazione del fatto c:ontestato che è rimasto quello riferito alla ritrattazione avvenuta davanti ai carabinieri, tenuto conto che proprio l'intervallo temporale di quattro anni conferma la insidiosità di quella ritrattazione che prescinde dall'esito del giudizio penale svoltosi nei confronti dei predetti soggetti accusati di tentata estorsione; ritenuto che il secondo motivo con cui si invocano le attenuanti generiche è manifestamente infondato oltre che affetto da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine al loro dinego per la gravità del fatto e per i precedenti penali a suo carico ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr