Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6103/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6103/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6103/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVAIA LAURA nato il 11/03/1995 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché si censura un vizio di motivazione allegando un documento sopravvenuto rispetto al giudizio di appello di cui ovviamente la Corte non poteva tenere conto (perizia sullo stato mentale dell'imputata svolta in altro procedimento dopo la pronuncia della sentenza di appello) senza alcuna specificazione, peraltro, in ordine ai tempi in cui sarebbe insorto tale vizio di mente; ritenuto che il secondo motivo in punto di mancata applicazione delle scriminanti della legittima difesa e dello stato di necessità sono manifestamente infondati perché reiterativi di profili fattuali esaminati dalla Corte territoriale con adeguata motivazione; ritenuto che il terzo motivo in tema di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis risulta inammissibile perché introduce censure aspecifiche, reiterative di quelle proposte con i motivi di appello, rigettate con motivazione congrua ed immune da vizi logici, incentrate sulla abitualità delle condotte di evasione e sulla oggettiva gravità del fatto per le sue concrete modalità (fuga per i tetti); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6103/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis risulta inammissibile perché introduce censure aspecifiche, reiterative di quelle proposte con i motivi di appello, rigettate con motivazione congrua ed immune da vizi logici, incentrate sulla abitualità delle condotte di evasione e sulla oggettiva gravità del fatto per le sue concrete modalità (fuga per i tetti); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

Generato dall'IA
aiuto all'evasione di detenuti malattia psichica allontanamento nonostante motivi di salute perizia psichiatrica insufficiente tossicodipendenza inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVAIA LAURA nato il 11/03/1995 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché si censura un vizio di motivazione allegando un documento sopravvenuto rispetto al giudizio di appello di cui ovviamente la Corte non poteva tenere conto (perizia sullo stato mentale dell'imputata svolta in altro procedimento dopo la pronuncia della sentenza di appello) senza alcuna specificazione, peraltro, in ordine ai tempi in cui sarebbe insorto tale vizio di mente; ritenuto che il secondo motivo in punto di mancata applicazione delle scriminanti della legittima difesa e dello stato di necessità sono manifestamente infondati perché reiterativi di profili fattuali esaminati dalla Corte territoriale con adeguata motivazione; ritenuto che il terzo motivo in tema di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis risulta inammissibile perché introduce censure aspecifiche, reiterative di quelle proposte con i motivi di appello, rigettate con motivazione congrua ed immune da vizi logici, incentrate sulla abitualità delle condotte di evasione e sulla oggettiva gravità del fatto per le sue concrete modalità (fuga per i tetti); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 20221 Il Consigl re estensore Il Preic