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Ordinanza — n. 6102/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper factual re-evaluation under Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6102/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense arguments sought a factual re-evaluation prohibited by law. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the possession of 12 grams of hashish and 67 grams of marijuana as intended for sale rather than personal use. The court rejected this, noting that the quantity involved did not meet the threshold for the lesser offense and that the lower court's assessment was not illogical.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 600 c.p.: The Court of Cassation cannot conduct a factual re-evaluation of the case to achieve a different legal qualification when the lower court's assessment is not illogical and the quantity of drugs does not support the lesser charge.

Parole chiave

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Criminal Appeal Inadmissibility Factual Re-evaluation Prohibition Drug Possession Quantity Sale vs Personal Use Art 73 DPR 309/1990 reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 600 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLICINO ANTONIO nato a MESSINA il 16/10/1999 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto accertata la destinazione alla cessione dello stupefacente, piuttosto che al mero uso personale e che correttamente ha escluso potesse essere sussunto nel fatto lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in ragione del dato quantitativo dello stupefacente detenuto (costituito da 12 gr. di hashish e 67 gr. di marjuana dai quali erano ricavabili oltre 276 dosi).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il Presfle