Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6101/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to vague charges lacking connection to the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6101/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the cited charges were merely stereotypical statements without any specific connection to the facts of the appealed judgment. The lower court had already confirmed the conviction for drug possession and firearm carrying, noting the defendant's negative personality and prior record. Consequently, the court rejected the arguments as irrelevant and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 comma 1 DPR 309/1990; Art. 2 e 7 I. 895/1967: Appeals must contain specific censure linking the alleged error to the contested judgment; generic stereotypical statements without factual connection render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal drug possession charges firearm carrying stereotypical censure Court of Cassazione procedural inadmissibility negative personality traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 comma 1 DPR 309/1990
Art. 2 e 7 I. 895/1967
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANO MANUEL nato a SIRACUSA il 25/04/1990 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATAN[A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla responsabilità per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e 2 e 7 , I. 895/1967, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha esaminato le risultanze processuali in merito alla flagrante detenzione sia della droga (ca. 800 gr. di cocaina), che della pistola e confermato la pena, quasi prossima al minimo edittale, valorizzando la gravità dei fatti e la negativa personalità dell'imputato, già gravato di numerosi precedenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ed pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere iatore Il Preside