Cassation court dismisses appeal on drug trafficking charges, rejecting group consumption defense due to proven sales context.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Trento Court of Appeal's drug trafficking conviction inadmissible. The appellant argued that group consumption should negate the profit motive, but the court found continuous sales to minors and adults proved a context incompatible with mere consumption. Consequently, the court upheld the conviction and rejected the mitigating circumstances based on the established facts of organized dealing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 62, nn. 4 e 6 cod. pen.: The court rejects the defense of group consumption when continuous sales to a plurality of buyers, including minors, demonstrate a context of dealing incompatible with marginal profit motives.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINAJ ZEQIR nato il 26/05/1995 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, relativo alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è proposto per motivi manifestamente infondati in relazione alla dichiarazione di responsabilità (le concrete modalità di fatto) che hanno giustificato l'affermazione di insussistenza dell'allegato c:onsumo di gruppo sulla scorta delle comunicazioni intercorse tra l'imputato e i cessionari che hanno confermato la sussistenza di condotte di cessione, reiterate nel tempo (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) incompatibili con l'allegato "consumo di gruppo".
La continuativa e pianificata attività di cessione di droga nei confronti di una pluralità di giovani acquirenti, alcuni minorenni all'epoca dei fatti, è valsa ad accertare un contesto di spaccio tale da non consentire una finalità di lucro marginale e, pertanto, legittimamente valutata come ostativa all'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, nn. 4 e 6 cod. pen.; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il