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Ordinanza — n. 6099/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for excessive penalty as generic arguments lack specific comparison with sentencing rationale.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6099/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Adil El Lajani and Karim Hammoudi inadmissible regarding their conviction for drug trafficking. The appellants argued the sentence was excessive, but the court found these claims generic and failed to compare them with the specific reasoning that justified the non-minimal penalty based on the volume of drug sales. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 600 c.p.p.: Generic appeals regarding excessive penalty are inadmissible in cassation if they do not specifically confront the court's reasoning justifying the sentence.

Parole chiave

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excessive penalty appeal drug trafficking conviction cassation inadmissibility generic legal grounds sentencing rationale review reiterazione di reati penali imputazione per reati di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL • LAJANI ADIL (CUI 04UXQ3U) nato il 14/12/1992 HAMMOUDI KARIM nato il 19/03/1991 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi, comuni ai due ricorrenti, dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato come la pena complessivamente applicata fosse stata effettivamente determinata in misura non minima ma ampiamente giustificata dal numero delle cessioni di stupefacenti, anche di droghe cd. pesanti, accertate nei mesi in cui erano state effettuate le intercettazioni, e che, ha, altresì, confermato il diniego di applicazione delle generiche per la carenza di elementi (anche successivi alla commissione dei fatti) significativi di revisione critica della propria condotta;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il Presid1ftt