Cassation court dismisses appeal as defense arguments on drug use are factually repetitive and legally insufficient.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense arguments regarding the personal use of drugs were factually repetitive and legally insufficient. The lower court had already properly evaluated the defendant's possession of ready-to-sell doses, the location near drug prevention activities, and personal circumstances as indicators of intent to sell under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. 309/1990. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; An appeal is inadmissible if the defense arguments are factually repetitive and do not offer new legal grounds distinct from those already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADDA ALESSANDRO nato a SASSARI il 27/12/1996 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha valorizzato le modalità di conservazione dello stupefacente, le circostanze del fatto (l'imputato veniva controllato nei pressi di un giardino pubblico ove erano in corso proprio attività di prevenzione delle attività di spaccio); la detenzione indosso di dosi pronte per lo smercio e di altro quantitativo detenuto a casa e le condizioni personali dell'imputato, apprezzati quali indicatori della destinazione alla cessione, condotta già qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990;
Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am