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Ordinanza — n. 6095/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as facts constitute organized drug trafficking under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6095/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly identified the defendant's actions as organized drug trafficking rather than minor offenses. The appellant argued for a fragmented analysis of specific acts, but the court emphasized that judicial practice requires a combined evaluation of factors like repeated sales and possession of packaging materials. Consequently, the appeal was rejected as it relied on mere factual complaints incompatible with the statutory definition of the crime.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; The court must evaluate the elements of the crime as a whole, rejecting fragmented analyses that fail to recognize the structural nature of the conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
organized drug trafficking inadmissible appeal combined factual analysis statutory interpretation criminal liability reiterazione di reati penali condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
247911) del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
SS.UU. n. 35737 del 24/06/2010
SS.UU. n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGO ANTONIO nato il 17/03/1968 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 denegata dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici e sulla base di una puntuale descrizione dei fatti accertati, ricondotti ad una ricorrente e strutturata attività di spaccio in ragione delle concrete modalità delle cessioni, riferite da numerosi clienti che si erano riforniti per anni di droga che rimandano a un'attività strutturata nel tempo e con modalità riscontrate in occasione del controllo eseguito presso l'abitazione nella disponibilità dell'imputato ove erano rinvenuti materiali da taglio e idonei al confezionamento di dosi nonché tre acquirenti intenti a consumare droga.

Gli elementi analizzati dalla Corte di merito con diffusa e articolata motivazione (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) sono stati logicamente apprezzati come suscettibili di integrare modalità organizzative dello spaccio non sussumibili nella fattispecie di lieve entità: manifestamente infondato, pertanto, è il motivo di ricorso che propone una lettura frazionata ed atomistica dei singoli aspetti delle condotte di detenzione e cessione in modo da proporre, per ciascuno di essi, una valutazione singolare che la formulazione letterale e la ricostruzione giurisprudenziale (cfr.

SS.UU. n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911) del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 impongono, invece, di ritenere configurabile sulla base di un'analisi combinata dei fattori che concorrono alla definizione della condotta; Rilevato che la memoria prodotta dal difensore in vista della trattazione della presente udienza è puramente reiterativa dii argomentazioni già svolte con il ricorso, e inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere