Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6093/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and generic non-punishment claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6093/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Luxardo Elisabetta inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the grounds raised were merely expressions of dissatisfaction regarding factual findings, which had already been thoroughly examined and rejected by the lower courts on correct legal arguments. Furthermore, the claim regarding the lack of application of the non-punishment cause was generic and had not been properly requested in the appellate proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 372 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals before the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of mere complaints on facts or generic arguments not specifically raised in the appeal, as the court of last instance reviews only points of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere factual complaints non-punishment cause Court of Cassation procedural costs falsa testimonianza attendibilità dei testimoni esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 372 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 372 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Luxardo Elisabetta, nata a La Spezia il 09/10/1957 avverso la sentenza del 25/05/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito che hanno compiutamente ricostruito l'elemento psicologico del reato escludendo che il ricordo degli avvenimenti, falsamente rappresentati nel ar corso della testimonianza, potesse essere stato "annebbiato" per decorso del tempo; che è generico il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che non aveva costituito oggetto di richiesta in appello neppure con motivi aggiunti o in sede di conclusioni;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuak e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis