Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of admissible grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against a first-instance conviction for recidivism, claiming the appellate court improperly applied a suspended sentence benefit and failed to justify the non-mention of the prior conviction. The court rejected these arguments, noting that the appeal raised inadmissible grounds of censorship and that the appellate court's decision on the suspended sentence was fully reasoned and not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990: Appeals based on censorship of first-instance judgments or regarding merits-appreciated benefits like suspended sentences are inadmissible in cassation if the lower court provided exhaustive and logical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HEIDAR HUSSEIN nato il 01/08/1994 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello; i motivi di ricorso involgono un profilo della regiudicanda, quello della mancata applicazione del beneficio della pena sospesa rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione tenuto conto delle concrete modalità del fatto e dei precedenti arresti, elementi valorizzati per escludere, con argomentazioni non manifestamente illogiche, che l'imputato si asterrà, in futuro, dal commettere ulteriori reati; non è deducibile il motivo che concerne l'omessa motivazione sull'applicazione del beneficio della non menzione della condanna che non era stato devoluto al giudice di appello con specifico motivo di gravame;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere re re Il