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Ordinanza — n. 6091/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds and improper review of sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6091/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the second-instance conviction inadmissible because the alleged grounds were merely a reiteration of the first-instance judgment's reasoning. The appellant argued against the sentence for drug possession, but the court found the appeal lacked independent legal merit and improperly sought review of the sentencing discretion regarding mitigating circumstances and recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 and Art. 360, c. 1, n. 3 of the Code of Criminal Procedure; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces the reasoning of the lower court without presenting new legal grounds, and if it attempts to review the substantive assessment of sentencing which falls exclusively within the jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of reasoning sentencing discretion drug possession Cassation jurisdiction reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 of the Code of Criminal Procedure
Art. 360, c. 1, n. 3 of the Code of Criminal Procedure
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO PIETRO nato a CATANIA il 10/01/1995 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello; i motivi di ricorso involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche (valorizzando i precedenti penali.dell'imputato) e della misura di aumento per la continuazione tra reati che, determinata in mesi nove di reclusione ed euro mille di multa) appare congrua rispetto alla pena base (anni sei di reclusione) ed alla concreta gravità dei fatti connessi alla detenzione di numerose dosi (oltre novanta dosi preconfezionate di cannabis indica);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il