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Ordinanza — n. 6090/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as factual re-evaluation exceeds legitimate review scope under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6090/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant sought a factual re-evaluation of the defendant's liability, which falls outside the scope of legitimate review. The appellant argued that the lower court erred in inferring the nature of the seized substance from conversations mentioning cocaine, despite the court's finding of logical consistency. The court rejected this, noting that the appeal aimed at a mere factual reassessment rather than a legal error, thus violating procedural requirements for cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible when it seeks a re-evaluation of facts or evidence, as the court's jurisdiction is limited to reviewing the legality of the judgment and not the factual accuracy of the lower court's inferences.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation scope drug trafficking inference legitimate review limits criminal procedure law detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 2 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FALAHI SALAH nato il 28/12/1990 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; „visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in presenza di argomentazioni non illogiche e fondate, oltre che sul tenore delle conversazioni in cui si parla proprio di cocaina, dal sequestro di un piccolo quantitativo di tale sostanza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), evidenze che la Corte territoriale ha valorizzato per inferirne, con argomentazioni che non prestano il fianco a censura di illogicità, men che mai manifesta, per inferirne la natura dello stupefacente detenuto, anche ai fini della determinazione della pena (comunque determinata in anni uno e mesi undici di reclusione ed euro 2.500,00 di multa; aumentata di mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa per la continuazione tra reati essendo stati accertati più episodi di cessione).

Irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr. S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il Pre