Criminal appeal dismissed because statutory extinction of the crime does not erase its penal effects for probation eligibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for a crime where the defendant sought probation. The appellant argued that the statutory extinction of the criminal liability under Article 167 of the Penal Code should have eliminated the offense's penal consequences. The court ruled that extinction does not erase all penal effects, meaning the conviction remains a barrier to probation, and the lower court correctly found the facts grave and the defendant's prognosis unfavorable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 167 cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: The extinction of the crime does not entail the extinction of its penal effects distinct from those expressly provided, and the conviction must still be considered for the prerequisites of conditional sentence suspension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANGIO DOMENICO nato a SAN LUCA il 27/12/1967 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il motivo di ricorso proposto avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non è deducibile in sede di legittimità perché manifestamente infondato poiché l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l' estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, El Mostafa, Rv. 277457) e, inoltre, la Corte di merito ha ritenuto grave il fatto e ostativo, unitamente alla precedente condanna, ala formulazione di un giudizio prognostico favorevole all'imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere r Il P