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Ordinanza — n. 6087/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to raise issues in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6087/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a specific crime but failed to provide specific grounds for the appeal. The court ruled that general arguments raised at the cassation stage were not deducible because the specific issues were not properly raised during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific and were not properly raised in the appellate instance, particularly when the appeal concerns a reduction of penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds procedural defect cassation review appellate omission reato grave di stupefacenti abbandono del procedimento penale capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERSIF ABDELFATTAH nato il 17/11/1993 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il motivo di ricorso proposto avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non è deducible in sede di legittimità perché non proposto in appello e oggi devoluto alla Corte di cassazione in termini del tutto generici anche a fronte della riduzione della pena praticata in appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere rela/te Il Presicnte