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Ordinanza — n. 6086/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as excessive penalty claims are mere stereotypes lacking factual connection to sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6086/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complainant's claims regarding excessive sentencing were deemed mere stereotyped statements without factual basis. The appellant argued the three-year prison term was excessive, but the court found the sentence was appropriately calibrated to the raw drug quantity, packaging methods, and lack of positive behavioral indicators. Consequently, the court rejected the appeal as legally unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.: Claims of excessive sentencing must be substantiated by specific factual analysis rather than stereotyped assertions, as the court must verify the proportionality of the penalty against the concrete circumstances of the offense.

Parole chiave

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excessive penalty claim drug trafficking sentencing stereotyped legal argument proportionality of sentence inadmissible appeal hashish quantity Cassazione Roma commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMOKHEGBE ENDURANCE nato il 02/02/1991 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla denunciata eccessività della pena per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha determinato la pena in misura non prossima al minimo edittale (anni tre di reclusione) ma motivando la scelta del trattamento sanzionatoria sulla scorta del dato lordo di droga (pari a un chilogrammo di hashish) e delle modalità di confezionamento (in vari involucri) e valorizzando, ai fini del diniego di applicazione della circostanze attenuanti generiche la mancanza di elementi positivi tali non potendo ritenersi né la incensuratezza né il comportamento processuale, affatto sintomatico di resipiscenza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il Presid,p