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Ordinanza — n. 6085/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to withdrawal, ruling withdrawal is inadmissible under Article 616 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6085/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request, which the court deemed legally inadmissible. Although the appellant voluntarily withdrew the appeal, the court held that Article 616 of the Criminal Procedure Code does not distinguish between types of inadmissibility regarding sanctions. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The withdrawal of an appeal does not render the appeal admissible, and the court must impose sanctions for inadmissibility regardless of the specific cause of withdrawal.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Appeal Withdrawal Inadmissibility Sanction Procedural Costs Cassa delle Ammende desistenza dall'azione revoca dell'opposizione abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAAMA MOHAMED AMINE nato il 05/11/1997 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rilevato che in data 251212311 ricorrente ha comunicato la propria dichiarazione di rinuncia al ricorso, con sottoscrizione autenticata dal difensore; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né si versa nel caso di rinuncia per carenza di interesse per cause sopravvenute non imputabili al ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente