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Ordinanza — n. 6084/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks factual re-evaluation outside the scope of legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6084/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a factual reassessment of the defendant's criminal responsibility based on the narcology test results and drug packaging evidence. The court rejected this because such arguments constitute a mere factual re-evaluation, which falls outside the scope of the cassation review limited to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 363, comma 1, n. 5 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they seek a re-evaluation of facts or a reassessment of the discretion exercised by the lower court regarding the nature of the drug and the presence of mitigating circumstances.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation scope narcology test evidence drug packaging circumstances discretionary sentencing review traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 363, comma 1, n. 5 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHIMI TAREK (CUI 038ZYLV) nato il 11/02/1979 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; D\-) • ..visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in presenza di argomentazioni non illogiche e fondate sulle risultanze del narcotest, che ha accertato la natura stupefacente della droga detenuta, e di prova della destinazione alla cessione in ragione delle modalità di presentazione trattandosi di stupefacente già confezionato in 17 bustine, dato che fa propendere per la ragionevolezza della efficacia drogante delle singole dosi e, comunque, della droga complessivamente detenuta piuttosto che denotare la manifesta illogicità della motivazione sul punto della sentenza impugnata; né sono suscettibili di censura in questa sede le argoment:azioni spese nella sentenza impugnata per denegare, richiamando i precedenti dell'imputato, le circostanze attenuanti generiche: si tratta, infatti, di valutazione riconducibile a materia ampiamente discrezionale nella quale hanno assunto rilevanza aspetti della personalità dell'imputato che la difesa contrasta con argomentazioni meramente evocative di cumulativi vizi logici e, pertanto, generiche;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere rel