Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6082/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being generic and lacking specific grounds on motivation or psychological elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6082/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Astuto Vincenzo against the second instance judgment inadmissible. The appellant argued for a retrial based on alleged defects in the court's reasoning regarding the psychological elements of the crime. The court rejected these claims because they were deemed generic and merely assertive without specific legal grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and substantiated; generic assertions regarding the lack of motivation or the psychological elements of the crime are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds psychological elements motivation defects Cassation procedure facoltà di astenersi dal testimoniare ricusazione del pubblico ministero assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Astuto Vincenzo, nato a Messina il 12/12/1980 avverso la sentenza del 29/05/2023 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione sul giudizio di responsabilità e sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/