Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper factual re-evaluation and lack of legal qualification under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the defense arguments sought a factual re-evaluation outside the scope of the legality review. The lower court had correctly determined that the defendant's personal conditions and the quantity of drugs involved precluded a minor offense classification. Consequently, the court rejected the request for a new factual assessment and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 600 c.p.p.: Appeals must strictly adhere to legal qualification requirements; arguments aimed at mere factual re-evaluation incompatible with the minor offense threshold are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHELE KLODJAN nato il 23/05/1976 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato e mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto accertata la destinazione alla cessione dello stupefacente, piuttosto che al mero uso personale valorizzando al riguardo anche le condizioni personali dell'imputato, che non aveva neppure un lavoro stabile, e, pertanto, incompatibili con l' acquisto di un quantitativo (di oltre 400 gr. di marjuana, corrispondete a circa 1294 dosi) che correttamente si è escluso potesse essere sussunto nel fatto lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Anche il motivo relativo alla mancata riqualificazione giuridica del fatto, oltre che generico, si appalesa, pertanto, manifestamente infondato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consiglier elatore Il Pr