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Ordinanza — n. 6080/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as facts are merits issues, not admissible for constitutional review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6080/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judgment failed to apply suspended sentence benefits and generic mitigating circumstances. The court ruled these arguments concern the merits of the case and were properly addressed by the appellate judge with sufficient reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.p.: Arguments regarding the non-application of suspended sentence benefits or generic mitigating circumstances are inadmissible in cassation when the lower court has provided exhaustive and logical reasoning on the facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal merits review suspended sentence generic mitigation cassation procedure abbandono del procedimento per truffa sanzioni pecuniarie differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUFAHI LAKBIR nato il 10/02/1987 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della mancata applicazione del beneficio della pena sospesa e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione tenuto conto delle concrete modalità del fatto - riconducibile ad un classico episodio di spaccio - rispetto al quale non sono acquisiti elementi per una positiva valutazione della personalità dell'imputato o elementi (anche successivi, quali il comportamento processuale) suscettibili di valutazione come condotte di rielaborazione critica dell'illecito e, quindi, circostanze positivamente apprezzabili per ritenere che l'imputato si asterrà, in futuro, dal commettere ulteriori reati avendo già riportato condanne per un reato analogo a quello per cui si procede;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il Pres