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Ordinanza — n. 6076/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-compliance with post-2017 procedural rules for plea bargain appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6076/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised did not comply with the specific requirements of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure following legislative reforms. The appellant challenged the legal qualification of the offense and the confiscation order, but the Court found these arguments either outside the permissible scope of review or substantively unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 c.p.p.; Appeals against plea bargain judgments must strictly adhere to the limited grounds enumerated in Art. 448, para. 2-bis c.p.p. post-2017 reforms, excluding general challenges to legal qualification or factual assessments absent specific statutory exceptions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain procedural rules legal qualification challenge confiscation of proceeds Code of Criminal Procedure confisca dei beni confisca dei proventi di reato pena di recesso

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo il ricorso ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 300/1970
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUZID SAID nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 03/05/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Abouziz Said; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen., attraverso il quale si censura l'omessa riqualificazione e l'omessa pronuncia della sentenza di assoluzione per uso personale della sostanza sequestrata è indeducibile in sede di legittimità atteso che la proposta censura esule da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo il ricorso ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); che la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data al P.M.; non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026); rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la disposta confisca del denaro è generico è manifestamente infondato visto che non contrasta specificamente la decisione che, quanto alla confisca della somma ha affermato costituisse il profitto del reato (in detti termini la imputazione) e, pertanto, soggetta a confisca ex art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., argomento che non risulta confutato giuridicamente nel ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos