Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific motivation defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the second ground was too generic while the first was sufficiently detailed to protect the merits judgment. The court found the second argument lacked specific references to the contested decision's parts, whereas the first argument correctly cited relevant precedents. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if grounds are too generic or fail to specify the exact parts of the decision alleged to be defective, as the Court of Cassation reviews only legal errors, not factual assessments.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA AURELIO nato a AVERSA il 27/08/1987 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADO USA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Aurelio Oliva avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibi ,e perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto I secondo rrotivo deduce, un termini assolutamente generici, un asserito vizio di motiva.,:ione senza precisare quali parti della decisione adottata, comunque estranea a difetti censure bili sul piano della relativa tenuta motivazionale, possano ritenersi attinti dalla doglianza mentre i rimo motivo fa dettagliato riferimento alla valutazione resa nel negare le generiche, argomeltata, di contro, attraverso puntuali riferimenti ( assorbente quello reso ai precedenti del ricorrente) che portano il relativo giudizio di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità nel ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 oennaio 2024.