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Ordinanza — n. 6070/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as facts and evidence arguments are not permitted in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6070/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pamela Spinelli inadmissible because the grounds raised were not permitted under the law for a legality review. The appellant challenged the conviction for drug possession, arguing the facts were misinterpreted and evidence was mishandled, while the defense submitted irrelevant factual claims. The court rejected these arguments, noting that such issues belong to the trial court and that the lower judgment was sufficiently motivated and logical.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: Arguments concerning the factual assessment of evidence and the interpretation of established facts are inadmissible in cassation proceedings, which are limited to verifying the legality of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal legality review limits factual assessment exclusion evidence interpretation criminal cassation procedure reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 367 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI PAMELA nato a PESCARA il 11/11/1988 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADO USA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Pamela S'Anelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibre perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo mette in discussione i concorso delll'irnputata nella detenzione della sostanza stupefacente indicata nel capo d mputazione, sollecitando al più una configrazione della condotta riscontrata in termini di nero favoreggiamento quando di contro la conclusione privilegiata dai giudici del merito trova conforto in una coerente e logica lettura delle mergenze acquisiste, contrastata dalla difesa con considerazioni in fatto estranee alla verifica di legittimità e lamentando un asserito travisamero probatorio ( delle emergenze cristallizzate dal verbale di perquisizione) addotto in termini inadeguati e solo affermato; il secondo contrasta il mancato rconosci mento delle generiche, malgrado, anche sul punto, la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente 3 non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rico: - :o e ccndanna ra ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.