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Ordinanza — n. 6069/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic complaints about motivation lacking specific facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6069/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Capozzoli inadmissible. The appellant argued that the lower court's judgment lacked sufficient motivation regarding the alleged intent to evade taxes. The court rejected this claim, stating that the lower court had addressed the issue with a linear and coherent argument based on a thorough review of the case files. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal based on generic complaints regarding the lack of motivation in a judgment is inadmissible if the lower court has already addressed the specific issue with clear and logical reasoning derived from the case files.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint lack of motivation tax evasion intent court of cassation procedural dismissal court costs elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOZZOLI SALVATORE nato a NAPOLI il 18/01/1951 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avvisq alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Capozzoli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché del tutto genericamente lamenta asseriti difetti della motivazione quanto al dolo dell'evasione contestata al ricorrente, difetto che la lettura del provvedimento impugnato smentisce con evidenza, avendo la Corte del merito affrontato il tema con argomentare lineare e coerente logicità, frutto di una esauriente disamina dei dati processuali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.