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Ordinanza — n. 6068/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and insufficiently detailed arguments regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6068/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Romolo Falone inadmissible, ordering him to pay procedural costs. Falone argued that the lower court failed to appreciate a specific admission of guilt made by the defendant, claiming the reasoning was too generic. The court rejected this because the appeal did not specify whether this admission was part of the merits appeal, its exact content, or its timing within the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds for contesting the judgment are too generic, lacking the necessary precision regarding the facts, timing, and legal relevance of the alleged errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments mitigating circumstances procedural defects Criminal Procedure Code accollo delle spese procedurali lacune probatorie obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 356 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALONE ROMOLO nato il 26/09/1962 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Romolo Falone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché nei contestare la motivazione spesa nel non accordare le generiche, escluse dalla sentenza gravata per la affermata assenza di elementi valorizzabili al fine, si rimarca, da parte della di fesa, che andava di contro apprezzato l'ammissione dell'addebito resa dall'imputato e ciò in termini di inaccettabile genericità perchè la deduzione è svolta senza precisare se tale circostanza sia stata devoluta con il gravame di merito; senza dettagliare il contenuto di siffatta ammissione e il momento nel quale la stessa è intervenuta; offrire alla Corte argomentate indicazioni a sostegno della rilevanza da ascrivere al detto contegno collaborativo rispetto ai cuadro probatorio aliunde acquisito; rilevato che all'inammissibilità cel ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremil3 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.