Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to contested motivation and precluded balancing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentencing by contesting the motivation regarding the fourth and fifth grounds, the balancing of circumstances under Article 69, the lack of application for Article 62 mitigation, and the non-punishability under Article 131-bis. The court ruled that these specific grievances were not permitted in a legality proceeding because they questioned the motivation of the decision already rendered by the court of first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 69, 62, 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds contest the motivation of the decision already rendered by the court of first instance or challenge arguments precluded by the law in this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACACE GIUSEPPE nato a PAGANI il 18/04/1976 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe ,Cacace avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto con il quarto e il quinto motivo si contesta la tenuta motivazionale della decisione gravata - quanto al giudizio di responsabilità e alla ragioni per le quali nel caso non è stata resa la declataroria di cui all'ad 129 cpp- in termini di assoluta genericità e aspecificità rispetto alla puntuale motivazione resa dalla Corte del merito nel pervenire alla conferma della condanna resa in primo grado ai danni dell'imputato per il reato di cui al comma 5 dell'ad. 73 Tus alla luce degli elementi indicati (alla pagina 3 della sentenza impugnata); con il primo motivo si contesta il giudizio speso in ordine al bilanciamento tra circostanze, ritenute equivalenti e senza far prevalere dunque le generiche, aspetto nel caso precluso dal disposto di cui all'art 69 comma 4 cp in ragione delle recidiva riscontrata; con il secondo motivo si lamenta la mancata applicazione della attenuante di cui all'ad 62 n. 4 cp, rimasta estranea ai motivi di appello e comunque non argiomentata quanto alle ragioni che ne caso dovrebbero sostenerne il riconoscimento; con il terzo motivo si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis quando, di contro, la relativa valutazione si rivela sorretta da sufficiente e non illogica motivazione diretta a mettere in luce il tenore oggettivo della condotta a giudizio, incompatibile con la disposizione rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2