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Ordinanza — n. 6064/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and failure to address prior merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6064/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the joint appeals by Porfili and Cimei inadmissible. The court found the arguments too generic and noted that the issues had already been properly examined and rejected by the lower court with legally sound reasoning. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must be specific; generic arguments that merely restate issues already decided on the merits without new legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity standard double jeopardy procedural economy Cassazione ordinanza imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente S ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PORFILI AZZURRA nato a TAGLIACOZZO il 04/07/1986 CIMEI SILVIO nato a AVEZZANO il 27/05/1967 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADO USA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Azzurra Porfili e Silvio Cimei avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di estrema genericità, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla riferibilità ai due ricorrenti della sostanza stupefacente oggetto della regiudicanda (si vedano le considerazioni spese dal penultimo capoverso di pagina 3), sia in relazione alla maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio e di accresciuta pericolosità sociale del Cimei alla luce dei precedenti specifici dello stesso rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.