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Ordinanza — n. 6061/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as penalty sentence is legally correct and within statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6061/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint regarding the sentence's length was deemed irrelevant. The appellant argued the penalty was excessive, but the court found the sentence correctly aligned with the statutory minimum. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal challenging a criminal sentence is inadmissible if the only ground is that the penalty is manifestly incongruent with the law, provided the sentence corresponds to the relevant statutory minimum.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory minimum penalty manifestly incongruent Court of Cassazione procedural dismissal pena minima motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELISARIO MARCELLO nato a PESCARA il 30/06/1994 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;e t letto il ricorso proposto nell'interesse di Marcello Betsario avverso la sentenza in epigrafe; I esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente alla tenuta motivazionale della decisione gravata quanto alla misura della pena irrogata è manifestamente inconferente, considerando che la stessa è stata determinata in coincidenza con il relativo minimo edittale rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.