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Ordinanza — n. 6060/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as lower court already adequately addressed and rejected the contested arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6060/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the lower court had already sufficiently examined and rejected the specific arguments raised by the appellant. The appellant, Concetta Russi, challenged a second-instance decision denying a specific legal recognition based on her conduct and prior precedents. The court ruled that since the first instance arguments were fully addressed with adequate reasoning, the new factual elements presented were merely repetitive and thus could not justify reopening the case.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the lower court has already adequately examined and rejected the contested arguments with sufficient and non-illogical reasoning, rendering further factual submissions by the defense recessive and the judgment non-censurable.

Parole chiave

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inadmissible appeal sufficient reasoning repetitive arguments second instance review procedural dismissal attenuazione della pena motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSI CONCETTA nato a MILANO il 30/04/1977 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relhzione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Concetta Russi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica, con riguardo al mancato riconoscimento delle generiche, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con una motivazione sufficiente e non illogica motivazione essenzialmente imperniata sul puntuale riferimento ai precedenti dell'imputata e al disvalore della condotta a giudizio, aspetti coerentemente ritenuti ostativi al detto riconoscimento così da ritenere recessivi gli ulteriori elementi fattuali indicati dalla difesa, con valutazione tale da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.