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Ordinanza — n. 6059/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating already examined and rejected arguments without new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6059/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mirella Russi inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal merely repeated generic grounds of criticism regarding the refusal of generic recognition, which had already been thoroughly examined and rejected by the lower court with sufficient and logical reasoning. Consequently, the additional factual elements cited by the defense were deemed implicitly absorbed by the previous judgment, rendering the appeal non-censurable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it repeats grounds of criticism already adequately examined and rejected by the court of first instance with sufficient and logical reasoning, rendering further factual elements implicitly absorbed.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of arguments generic grounds of criticism sufficient reasoning standard absorption of facts procedural costs Court of Cassazione circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSI MIRELLA nato a GIULIANOVA il 21/11/1973 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirella Russi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica, con riguardo al mancato riconoscimento delle generiche, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con una motivazione sufficiente e non illogica motivazione imperniata sul puntuale riferimento ai precedenti dell'imputata coerentemente ritenuti fattori ostativi al detto riconoscimento così da ritenere implicitamente assorbiti e recessivi gli ulteriori elementi fattuali indicati dalla difesa, con valutazione tale da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'Cl!I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.