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Ordinanza — n. 6057/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments were already properly examined and rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6057/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Pignatelli inadmissible. The lower court had already thoroughly examined the arguments regarding the non-occasional nature of the meeting and the credibility of the victim's statements, rejecting them with legally sound reasoning. The Court found the appellant's new submissions insufficient to overturn these established findings, noting that merely joining as a civil party does not automatically reveal the nature of the accusations.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione holds that an appeal is inadmissible when the contested arguments were already adequately examined and rejected by the courts of first and second instance with legally correct and coherent reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-examination of facts civil party status calumny defense procedural economy Corte di Cassazione spese processuali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATELLI FRANCESCO nato a MILANO il 02/06/1978 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Pignatelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni della parte civile; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazioni spese dal primo capoverso di pagina 3 nel descrivere il portato dell'ordinanza nella parte prescrittiva espressamente violata dal ricorrente dando corpo all'ipotesi di reato contestata e la non occasionalità dell'incontro siccome confortata dalle dichiarazioni della persona offesa, la cui credibilitità soggettiva risulta inadeguatamente attinta dal ricorso sul solo e non sufficiente riferimento alla costituzione di parte civile, di per sé inidoneo a disvelare la natura calunniosa delle relative propalazioni); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. ma non la condanna alla rifusione delle spese del grado affrontate dalla parte civile, le cui difese non hanno inciso sulla decisione assunta

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.