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Ordinanza — n. 6054/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits arguments already decided correctly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6054/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Radames Trianni inadmissible. The court ruled that the arguments presented were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court with legally sound reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Supreme Court must present new grounds; arguments merely reproducing merits issues already decided with correct legal reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments merits already decided Supreme Court review procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZAsul ricorso proposto da: TRIANNI RADAMES nato a GAGLIANO DEL CAPO il 02/02/1991 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Radames Trianni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla responsabilità del fatto contestato attese le considerazioni spese al paragrafo 1 della sentenza gravata, sia in ordine al negato riconoscimento delle generiche, motivato in termini tali da rendere il relativo giudizio insindacabile in questa sede ( paragrafo 2) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.