Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and failure to cite specific statutory provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Claudio Pupino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground of appeal merely repeated arguments already properly examined and rejected by the lower court, while the other two grounds were too generic and lacked specific factual elements. Consequently, the appeal failed because it did not cite the specific articles of law required to challenge the sentencing decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are generic and fail to cite the specific statutory provisions violated, or if they merely reiterate arguments already decided by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUPINO CLAUDIO nato a BRINDISI il 24/06/1966 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Claudio Pupino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche con riguardo alla natura illecita dell'attività di coltivazione riscontrata e alla destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza in questione mentre gli altri due motivi sono del tutto generici perché mancano di precisare gli elementi anche in fatto indicati con l'appello e pretermessi dai giudici del merito nel non applicare alla specie il disposto di cui all'art. 131 bis cp o nell'irrogare la pena in termini diversi dal minimo edittale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.