Italian court dismisses appeal as arguments were already properly examined and rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Borgia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court determined that the appellant's legal arguments were already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Messina with legally sound reasoning. Consequently, the court found no merit in re-examining the case, citing the specific provisions regarding the inapplicability of Article 131 bis of the Penal Code to the facts presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cp; The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible when the lower court has already properly examined and rejected the arguments with legally correct reasoning, rendering further review unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGIA GIOVANNI nato a MESSINA il 12/07/1977 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Borgia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti gìurìdìcamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla non applicabilità alla specie del disposto di cui all'art. 131 bis cp per la ritenuta non tenuità dell'offesa alla luce dei valorizzati estremi oggettivi della condotta realizzata e della intensità del dolo riscontrata ( si veda il terz'ultimo capoverso di pagina 3) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.