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Ordinanza — n. 6049/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6049/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mohammed Methat Mohammed Abdel inadmissible. The appellant argued against the second-instance judgment, but the court found his grounds merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the lower judges with legally sound reasoning. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the judges of the merits with legally correct and coherent reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds merits already decided Court of Cassazione Article 616 c.p.p. allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANSWA MOHAMMED METHAT MOHAMMED ABDEL nato il 04/07/2000 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGlA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ---7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Kanglita Mohammed Methat Mohammed Abdel avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al dolo della evasione contestata e alla misura della pena irrogata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.