Appeal dismissed as inadmissible due to generic arguments regarding sentencing severity and lack of merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the imposed sentence based on the gravity of the drug offense, but the court found these arguments too generic. Consequently, the court determined that the lower court's assessment of the penalty was sufficiently motivated and free from error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the sole ground concerns the determination of the punitive treatment and is raised in terms of extreme generality, as the lower court's decision is immune from censure regarding the evaluation of merit.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO GIUSEPPE nato a MESSINA il 28/10/1985 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la rel9zione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Costantino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo addotto, prospettato peraltro in termini di estrema genericità, inerisce alla determinazione del trattamento punitivo, contrastata malgrado la sentenza impugnata, nel suo complessivo portato argomentativo, si rivela coerentemente focalizzata sulla gravità del fatto ( per la significativa rilevanza ponderale dello stupefacente detenuto) così da risultare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto e dunque immune da censure prospettabili in questa sede quanto alla valutazione di merito resa nel distaccarsi dal minimo edittale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.