Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific proof necessity details.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of criticism was overly generic and lacked specific details. The appellant argued that the trial court's refusal to order further evidence was arbitrary and unnecessary given the existing file, but failed to precisely define the contents of the excluded proof or demonstrate its absolute necessity for the verdict. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the procedural requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, comma 3; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a denial of investigative measures is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the contents of the excluded evidence or adequately detail the absolute necessity of such evidence for the decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAJAPAKSE MUDIYANSELAGE RAJAPA (O RAJAPAKSE) SHANILKA JANITH SHERMIL nato il 31/07/1993 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADO USA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Rajapakse Mudiyanselage Rajapa (o Rajapakse) t Shanilka Janith Shermila avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura proposta, diretta a contrastare la denegata rinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa ai sensi del comma 3 dell'ad 603 cpp, appare caratterizzata, anche a prescindere dalle connotazioni del rito ( abbreviato) con la quale è stata definita la posizione del ricorrente, da una marcata genericità, non risultando precisati i contenuti della prova non ammessa ne adeguatamente dettagliati i profili della relativa, assoluta, necessità decisoria alla luce delle indicazioni di segno evidentemente contrario spese dalla decisione gravata nel rimarcare la ultroneità delle dette acquisizioni a fronte del quadro probatorio in atti valorizzato nell'escludere la causa di giustificazione di cui all'ad 393 bis cp ( si veda dall'ultimo capoverso di pagina 7) oggetto dell'approfondimento istruttorio denegato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.