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Ordinanza — n. 6045/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenges regarding drug offense severity under Art. 73 TUS.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6045/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cosimo Tetleben inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's characterization of his drug possession as having slight offensiveness, arguing it did not align with Article 73 of the Tuscan Law. The court rejected these arguments as manifestly unfounded, noting they contradicted the detailed factual findings regarding the quantity and circumstances of the illegal detention, which were explicitly stated as unproven by the defense. Consequently, the appeal was dismissed without reaching the merits of the substantive criminal charges.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 comma 5 TUS: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded because they contradict the specific factual findings and qualitative assessments of the lower court regarding the nature and quantity of the illicit possession.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug possession offense Tuscan Law Article 73 manifestly unfounded grounds lower court factual findings imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 5 TUS
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTLEBEN COSIMO nato a BOLOGNA il 31/07/1985 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Tetleben avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, dirette a rivendicare la configurabilità del fatto in termini coerenti all'ipotesi di cui al comma 5 dell'ari 73 TUS, sono manifestamente infondate perché contrastano del tutto inadeguatamente le puntuali e corrette indicazioni argomentative tracciate dalla decisione gravata nel mettere in evidenza i tratti qualitativi e quantitativi della sostanza detenuta nonché le modalità e le circostanze della detenzione illecita contestata, dati coerentemente ritenuti incompatibili con l'ipotesi di lieve offensività privilegiata dalla difesa muovendo peraltro da una situazione in fatto (l'uso personale della sostanza da parte del ricorrente) che la sentenza non afferma bensì rileva siccome non comprovata (si veda pagina 3, ultimo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.