Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were generic and not suitable for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Daniele Barletta inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court found the arguments generic and merely repetitive of issues already correctly adjudicated by the lower courts regarding liability and mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation must present specific grounds for review; generic arguments or those merely reproducing merits already decided are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLETTA DANIELE nato a MANDURIA il 16/04/1990 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la re19zione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; S letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Barletta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto oltre che generici e privi di un effettivo confronto con la decisione gravata, si sono rivelati meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione al giudizio di responsabilità alla luce della situazione in fatto riscontrata (si vedano le considerazioni spese alla pagina 3), sia in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti atipiche ( si considerinoi le indicazioni spese al punto 2 della motivazione, tali da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.