Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific misinterpretation of evidence under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not meet the strict requirements for a legality review. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility based on a re-reading of evidence, which the court found lacked specific misinterpretations of the material facts. Consequently, the court upheld the original judgment, noting that the lower court had thoroughly examined the evidence without logical inconsistencies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds do not demonstrate a specific misinterpretation of the evidence or a violation of procedural rules essential to the legality review, as mere alternative readings of facts are excluded from the scope of the cassation jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MADKOURI RADOUAN nato il 21/10/1994 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZ:iA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di El M2idkouri Radouan avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, che mette in discussione il giudizio di responsabilità, si fonda su una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti inerenti alle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, la cui valutazione (espressa dalle considerazioni tratteggiate al punto 2.1 della decisione gravata e in particolare alle pagine 4 e 5) di contro, è frutto di una complessiva e puntuale disamina del materiale acquisito, che si sottrae a manifeste incongruenze logiche fotografando, in termini coerenti all'imputazione, il ruolo di concorrente ascritto all'imputato nel sollecitare la materiale esecuzione dei contegni oppositivi realizzati dagli altri detenuti indicati nella contestazione, così da rendere manifestamente infondate anche le successive doglianze esposte con il secondo motivo di ricorso ( la ritenuta violazione dell'ad 522 cpp) e con l'ultimo motivo di impugnazione ( la configurabilità delle aggravanti di cui ai commi 2 e 3 dell'ad 339 cp); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio