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Ordinanza — n. 6040/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6040/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gianluca Mirisciotti inadmissible. The court found that the arguments presented were legally correct but repetitive, having already been thoroughly examined and rejected by the appellate court regarding procedural emergencies and the nature of the alleged drug offenses. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when they contain arguments that have already been adequately examined and rejected by the court of first instance, lacking novelty or specific relevance to the current proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments procedural economy drug trafficking case Corte di Cassazione detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRISCIOTTI GIAN LUCA nato a REGGIO CALABRIA il 14/11/1989 S avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianluca Mirisciotti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente c:orretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazioni spese in relazione alle emergenze processuali offerte dalle dichiarazioni provenienti dai due cessionari nonché l'assorbente valutazione di inconferenza spesa con riguardo al riferimento fattuale reso dalla difesa all'esito, negativo, della perquisizione eseguita presso l'abitazione dell'imputato, considerando il portato della imputazione, che ineriva a fatti di cessione, conclamata dalle emergenze acquisite, e non di detenzione illecita dello stupefacente in oggetto), argomentazioni rimaste peraltro integralmente estranee all'impugnazione così da rimarcarne anche la evidente aspecificità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.