Ordinanza — n. 6038/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGEMI MARIO nato a SAN GREGORIO DI CATANIA il 26/08/1973 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANlA dato avviso alle parti; udita la relUione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ? letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Gangemi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata riproduce una doglianza ( la asserita realizzazione della condotta violenta di cui al capo 2 allorquando il soggetto qualificato aveva già eseguito l'atto d'ufficio di sua competenza) già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazoni spese alla pagina 3, penultimo capoverso, e in particolare le stringenti considerazioni espresse dall'ultimo periodo di tale capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6038/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGEMI MARIO nato a SAN GREGORIO DI CATANIA il 26/08/1973 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANlA dato avviso alle parti; udita la relUione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ? letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Gangemi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata riproduce una doglianza ( la asserita realizzazione della condotta violenta di cui al capo 2 allorquando il soggetto qualificato aveva già eseguito l'atto d'ufficio di sua competenza) già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazoni spese alla pagina 3, penultimo capoverso, e in particolare le stringenti considerazioni espresse dall'ultimo periodo di tale capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.