Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco D'Alterio inadmissible. The appellant argued against a lower court's decision regarding tax evasion, claiming lack of necessity and inapplicability of specific criminal provisions. The court rejected these arguments as merely reproducing points already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of arguments already examined and rejected by the judges of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALTERIO FRANCESCO nato a NAPOLI il 24/09/1975 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOL: dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADCUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco D'Alterio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito ( si veda dall'ultimo periodo di pagina 2) con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche con riguardo alla sussistenza del dolo rispetto all'evasione contestata, alla non sussistenza dei presupposti legittimanti il rivendicato stato di necessita e alla ritenuta inapplicabilità alla specie del disposto di cui all'ad 131 bis cp alla luce della non lieve offensività della condotta in ragione delle connotazioni oggettive della condotta e anche della ( implicitamente rimarcata) intensità del dolo che ebbe a sorreggere l'azione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.