Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6037/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6037/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco D'Alterio inadmissible. The appellant argued against a lower court's decision regarding tax evasion, claiming lack of necessity and inapplicability of specific criminal provisions. The court rejected these arguments as merely reproducing points already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of arguments already examined and rejected by the judges of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of merits tax evasion criminal procedure Cassation jurisdiction motivi di cassazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALTERIO FRANCESCO nato a NAPOLI il 24/09/1975 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOL: dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADCUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco D'Alterio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito ( si veda dall'ultimo periodo di pagina 2) con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche con riguardo alla sussistenza del dolo rispetto all'evasione contestata, alla non sussistenza dei presupposti legittimanti il rivendicato stato di necessita e alla ritenuta inapplicabilità alla specie del disposto di cui all'ad 131 bis cp alla luce della non lieve offensività della condotta in ragione delle connotazioni oggettive della condotta e anche della ( implicitamente rimarcata) intensità del dolo che ebbe a sorreggere l'azione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.