Italian Court dismisses appeals as merely repetitive of already decided merits with correct legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Giovanni Caravello and Giuseppe Bona inadmissible. The court found these appeals were merely repetitive of legal arguments already thoroughly examined and rejected by the lower appellate court with correct reasoning. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals that merely reproduce legal arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance on correct grounds are inadmissible as they lack novelty and do not justify a new review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARAVELLO GIOVANNI nato a PALERMO il 26/09/1982 BONA GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/09/1983 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Bona Giuseppe e Giovanni Caravello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia con riguardo al dolo della resistenza contestata ascritta al Bona ( si veda pagina 5, dal secondo capoverso), sia in relazione alla recidiva, specifica e infraquinquennale contestata dal Caravello ( si vedano le considerazioni spese con il penultimo capoverso di pagina 4), argomentazioni che portano i relativi giudizi di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.