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Ordinanza — n. 6035/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of merit due to sufficient lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6035/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged judgment was supported by sufficient and non-illogical reasoning. The appellant argued against the denial of generic benefits, but the lower court adequately examined the defense's submissions. Consequently, the court ruled that the substantive judgment could not be censured at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when the lower court's decision is based on sufficient and non-illogical reasoning and adequately examines the defense's arguments, rendering the substantive judgment non-censurable.

Parole chiave

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inadmissible appeal sufficient reasoning non-illogical judgment generic benefits Cassation review allegazioni insufficientemente motivate attenuazione della pena spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNONE ALESSANDRO SALVATORE nato a TRAPANI il 30/04/1980 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avvisq alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Salvatore Mannone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla mancata concessione delle generiche benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.