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Ordinanza — n. 6034/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of relevance to the contested judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6034/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Pasquale Fiore inadmissible. The court found the appeal irrelevant because the lower court's decision was sufficiently motivated and logically sound, rendering it unchallengeable on the merits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is irrelevant to the contested judgment, which must be based on sufficient and non-illogical reasoning that adequately examines the defendant's defenses.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of relevance sufficient motivation logical reasoning unchallengeable judgment procedural costs Cassazione ordinanza assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE PASQUALE nato a BARI il 15/03/1988 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Fiore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché &ferente alla mancata concessione delle generiche benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.