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Ordinanza — n. 6033/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the sentence matches the statutory minimum despite the claim of excessiveness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6033/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Abounaim Tarik inadmissible. The appellant argued that the imposed sentence exceeded the statutory minimum, but the court found the penalty coincided exactly with the minimum prescribed by law. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal challenging a criminal sentence is inadmissible if the penalty imposed coincides with the statutory minimum, as the claim of excessiveness lacks legal foundation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory minimum penalty excessiveness of sentence Article 616 Code of Criminal Procedure Cassazione Roma decision gravità della pena controllo della commisurazione della pena pena minima

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUNAIM TARIK nato il 04/10/1977 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Abounairn Tarik avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla misura della pena irrogata malgrado la stessa risulti comminata in termini coincidenti al relativo minimo edittale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.