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Ordinanza — n. 6032/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and repetition of facts already examined.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6032/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to introduce new arguments or evidence. The appellant attempted to challenge the denial of generic mitigating circumstances by reiterating facts already thoroughly examined and rejected in the lower court's decision regarding criminal liability. The court ruled that the appeal contradicted the reasoning of the appealed judgment, which correctly identified the absence of valuable elements for such mitigation given the gravity of the threats.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it merely repeats facts and arguments already examined and rejected by the lower court without presenting new elements capable of altering the judicial assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of facts lack of new arguments generic mitigating circumstances criminal liability assessment gravity of threats procedural inadmissibility circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIGLIO POTITO nato a CERIGNOLA il 06/11/1982 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ? letto il ricorso proposto nell'interesse di Potito Diglio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta la tenuta motivazionale della decisione impugnata in relazione al diniego delle generiche quando di contro, del tutto correttamente, la decisione gravata ha messo in evidenza l'assenza di elementi valorizzabili nell'ottica del riconoscimento delle dette circostanze attenuanti atipiche, carenza argomentativa replicata dal ricorso che occupa (che mette in evidenza situazioni in fatto già esaminate e disattese nel valutarne l'inconferenza rispetto al reso giudizio di responsabilità con considerazione di merito all'evidenza estesa anche al tema proposto dall'odierna impugnazione alla luce della gravità delle minacce proferite); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 202